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Consociazione Nazionale dei Gruppi donatori di sangue FRATRES

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Sì all’assenza dal lavoro per donare il sangue. La giornata viene pagata al lavoratore, contributi Inps compresi

02/02/2016

Anche le assenze dal lavoro per donare il sangue sono riconosciute come giornate di lavoro. Il lavoratore ha diritto a lasciare il lavoro, riceve la solita paga (in realtà è una indennità Inps, che viene soltanto anticipata dal datore di lavoro per sveltire i tempi di pagamento e per evitare una riduzione dello stipendio mensile; poi l’azienda ne richiede il rimborso agli uffici Inps), ha diritto ai contributi figurativi per la pensione.
 
Centri autorizzati per il prelievo

Per tali contributi sono valide le giornate di riposo in cui l’assicurato ha donato il sangue  a condizione che:
a – il prelievo del sangue sia fatto presso un centro di raccolta (fisso o mobile), ovvero presso un centro trasfusionale, ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal ministero della salute,
b – l’azienda hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il rimborso della retribuzione pagata per la giornata di assenza,
c – sia stato donato almeno 250 grammi di sangue.
Il lavoratore deve ricordare di presentare domanda, altrimenti i contributi non vengono accreditati: alla domanda va allegato il certificato del medico che ha fatto il prelievo.
Questi principi valgono anche per i lavoratori che donano il midollo osseo. L’azienda anticipa la paga e poi la chiede a rimborso dell’Inps.
 
Nessun “vuoto” nell’anzianità
 
La legge riconosce al lavoratore dipendente il diritto di conservare la normale retribuzione per i giorni di assenza e per le assenze orarie.
A – Giornate di assenza: 1) giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare, 2) le successive giornate di convalescenza che l’equipe medica ritiene necessarie ai fini del  completo ristabilimento fisico del donatore.
B – Permessi orari: 1) per il prelievo finalizzato ad individuare i dati genetici (sistema genetica Hla), 2) per i prelievi necessari ad approfondire la compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto, 3) per l’accertamento dell’idoneità del donatore.
Le assenze sono coperte da contribuzione figurativa e perciò non si crea alcun “vuoto” ai fini dell’anzianità utile a pensione.
 
Chi ha diritto ad assentarsi
 

Hanno diritto alle assenze e alla retribuzione tutti i lavoratori dipendenti assicurati con l’Inps per la pensione, a prescindere dalla qualifica e dal settore di lavoro. La donazione – offerta in via gratuita e volontaria – vuole che il cittadino sia: a) maggiorenne, b) iscritto nel registro nazionale o nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo.
L’indennità è equivalente alla “normale retribuzione”, ossia alla paga che sarebbe spettate se il dipendente avesse lavorato. L’indennità va pagata per i giorni di degenza, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, e per i giorni di convalescenza successivi alla donazione. L’indennità spetta per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti e ai prelievi preliminari, anche se, attenzione, a tali atti non faccia seguito la materiale donazione.
Le assenze, come detto, sono riconosciute in pensione con i contributi figurativi. Il valore retributivo da accreditare è basato sulle retribuzione effettiva. Ovviamente l’accredito riguarda sia le intere giornate di assenza sia i permessi orari: il tutto deve essere certificato dalle strutture sanitarie.
Come avviene l’accredito da parte Inps? Avviene : 1) d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dall’azienda; 2) su domanda del lavoratore, nel caso in cui l’occupazione è presso datori di lavoro che attualmente non sono tenuti a presentare la denuncia mensile di pagamento dei contributi.
 

fonte : ilmessaggerocasa.it

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