Lo statuto
La Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia trae la propria origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ed è stata fondata in Lucca il 19 giugno 1971. La Consociazione è stata eretta Ente Morale con decreto del Ministero della Salute dell’11 ottobre 1994. Di seguito si riporta l'intero Statuto dell'Associazione, approvato all'assemblea di Agerola in data 1 ottobre 2000.
STATUTO DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE FRATRES DELLE MISERICORDIE D'ITALIA
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1 - ORIGINE
1. La Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue -Fratres- delle Misericordie d'Italia trae la propria origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia ed è stata fondata in Lucca il 19-20 giugno 1971.
2. La Consociazione è stata eretta in ente morale con decreto del Ministero della Salute dell'11 ottobre 1994.
ART. 2 - COMPOSIZIONE
1. La Consociazione è composta dai gruppi -Fratres- donatori di sangue, di organi e di sangue midollare costituiti ai sensi del Titolo II del Codice Civile.
2. Possono entrare a far parte della Consociazione, previo accoglimento della domanda di ammissione, i gruppi di nuova costituzione purché adottino lo statuto tipo elaborato dalla Consociazione stessa.
3. Il regolamento di esecuzione dello statuto stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Consociazione e la documentazione da allegare.
4. La Consociazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.
ART. 3 - DEFINIZIONE, DURATA E SEDE
1. La Consociazione costituisce raggruppamento del volontariato avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità cristiana.
2. La Consociazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica ed ha strutture ed organizzazione democratiche.
3. Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati alla Consociazione.
4. La Consociazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate.
5. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di amministrazione o comunque denominati, sussistendo altresì l'obbligo di destinare gli stessi alla realizzazione degli scopi istituzionali.
6. La Consociazione ha sede nel comune di Firenze in viale Giacomo Matteotti n° 60.
ART. 4 - NATURA GIURIDICA
1. La Consociazione è costituita ai sensi degli articoli 18 e 38, ultimo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 del Codice Civile.
ART. 5 - STEMMA
1. Lo stemma della Consociazione è costituito da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso su fondo bianco.
2. L'adozione dello stemma di cui al precedente comma è obbligatoria per i gruppi di nuova costituzione, i quali potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.
3. Lo stemma e la denominazione dei gruppi aderenti alla data di entrata in vigore del presente statuto possono essere modificati soltanto previa autorizzazione della Consociazione.
4. Lo stemma e la denominazione -Fratres-, registrati e tutelati a norma di legge, sono adottati previa formale autorizzazione della Consociazione ed il loro deposito è di competenza della Consociazione.
ART. 6 - FINALITA'
1. Costituisce scopo primario della Consociazione la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del sangue, nonché la promozione di iniziative funzionali a propagandare l'alto valore sociale della donazione degli organi e del sangue midollare.
2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, la Consociazione:
a) persegue la promozione integrale dell'uomo, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;
b) promuove lo sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti nonché della cultura della solidarietà sociale e della fraternità, che ne costituisce il necessario fondamento;
c) sostiene la donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica;
d) opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
e) concorre, nell'ambito della legge che disciplina le attività trasfusionali, al raggiungimento dell'autosufficienza in campo nazionale per il soddisfacimento del bisogno di sangue intero, di emocomponenti e di emoderivati;
f) favorisce, con idonee iniziative, l'incremento della presenza dei gruppi su tutto il territorio nazionale;
g) sviluppa un'azione permanente a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell'educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed alla logica del Vangelo;
h) tiene opportuni collegamenti con le altre associazioni di donatori, al fine di coordinare tutte le iniziative di raccolta del sangue, di migliorare le attività delle strutture trasfusionali pubbliche e di proporre nuove e più moderne disposizioni di legge in materia;
i) segue il progresso e l'aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;
j) diffonde anche la donazione degli organi e del sangue midollare, affinché ciascuno si senta concretamente disponibile verso i propri fratelli.
ART. 7 - RAPPORTI CON L'AUTORITA' ECCLESIASTICA
1. In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli associati, la Consociazione - anche attraverso il suo assistente spirituale - mantiene rapporti sostanziali e di riferimento con l'autorità ecclesiastica.
ART. 8 - PATRIMONIO
1. I mezzi finanziari della Consociazione sono costituiti dalle quote associative dei gruppi nella misura determinata annualmente dall'assemblea; dai contributi di enti, associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti e donazioni; dai proventi derivanti da manifestazioni e attività organizzate dalla Consociazione.
ART. 9 - RISORSE ECONOMICHE
1. Le entrate della Consociazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:
a) contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o regionali, nonché entrate diverse derivanti da rapporti convenzionali;
b) contributi di enti, istituzioni, sodalizi e benefattori;
c) proventi derivanti da manifestazioni, iniziative e attività commerciali e produttive
-no profit-, nei limiti consentiti dalla legge;
d) contributi di privati, lasciti e donazioni;
e) eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;
f) altre entrate consentite.
ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
1. L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno si delibera in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
3. I bilanci sono depositati in copia nella sede della Consociazione unitamente alle relazioni annesse, durante i trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finchè siano approvati; gli associati possono prenderne visione.
TITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
ART. 11 - DIRITTI
1. Gli associati godono di tutti i diritti della Consociazione, usufruiscono dei servizi da essa istituiti, partecipano alle assemblee e sono i soli ad avere - in tale sede - diritto di voto.
ART. 12 - OBBLIGHI
1. Gli associati sono obbligati all'osservanza e al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consociativi.
TITOLO III
ORGANI ED ORGANISMI
ART. 13 - INDIVIDUAZIONE
1. Sono organi centrali della Consociazione:
a) l'assemblea nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di presidenza;
d) il presidente nazionale;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il collegio dei probiviri.
1. Sono organi territoriali della Consociazione:
a) l'assemblea regionale;
b) il consiglio regionale;
c) l'assemblea provinciale;
d) il consiglio provinciale.
1. Sono organismi della Consociazione:
a) l'amministratore nazionale;
b) l'assistente spirituale nazionale;
c) il consulente sanitario nazionale;
d) il segretario nazionale.
CAPO I - ORGANI CENTRALI
L'ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 14 - COMPOSIZIONE
1. L'assemblea nazionale è composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati fra i quali elegge il suo presidente.
2. I componenti del consiglio nazionale, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, l'assistente spirituale nazionale, il consulente sanitario nazionale ed il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
3. I componenti dell'assemblea aventi diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione a persona iscritta al gruppo rappresentato o, in via subordinata, al rappresentante di altro gruppo.
4. Il rappresentante di ciascun gruppo non può essere portatore di più di una delega.
ART. 15 - CONVOCAZIONE
1. L'assemblea nazionale si riunisce entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e al bilancio preventivo dell'esercizio successivo; si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli organi centrali.
2. L'assemblea si riunisce altresì:
a) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio nazionale o del consiglio di presidenza;
b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.
1. L'assemblea nazionale si riunisce di norma nel comune ove ha sede la Consociazione; le riunioni in sede diversa sono deliberate dall'organo che ha disposto la convocazione. In caso di convocazione ai sensi della lettera b) del precedente comma, l'ammissibilità della richiesta e la sede per la riunione sono deliberate dal consiglio di presidenza.
2. L'assemblea è convocata dal presidente nazionale mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito agli aventi diritto di partecipazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ai legali rappresentanti dei gruppi l'avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.
3. Nello stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.
4. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità di partecipazione all'assemblea.
ART. 16 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni dell'assemblea nazionale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 17 - ATTRIBUZIONI
1. L'assemblea nazionale:
a) elegge il consiglio nazionale, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri;
b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
c) delibera in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi;
d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
e) delibera sulle modificazioni allo statuto;
f) delibera l'approvazione dello statuto tipo dei gruppi associati;
g) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;
h) fissa - contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo - la ripartizione delle risorse finanziarie, anche in relazione alle necessità di funzionamento degli organi consociativi, determinandosi sulla proposta del consiglio nazionale o sulla richiesta di almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;
i) approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
j) approva impegni economici pluriennali;
k) approva progetti ed indirizzi specifici di politica associativa che vincolino tutte le strutture;
l) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo statuto.
ART. 18 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi.
2. Le modificazioni allo statuto sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 21, terzo comma, del Codice Civile.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 19 - COMPOSIZIONE
1. Il consiglio nazionale è composto da 15 membri eletti dall'assemblea nazionale con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto.
2. L'assistente spirituale nazionale, il consulente sanitario nazionale, i presidenti dei consigli regionali ed il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio nazionale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
ART. 20 - CONVOCAZIONE
1. Il consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare all'assemblea nazionale.
2. Il consiglio nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali; deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare. Le riunioni postulate dal presente comma devono tenersi entro trenta giorni dalla data della deliberazione o dall'acquisizione della richiesta.
3. Il presidente spedisce l'avviso di convocazione agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a cinque giorni ed entro gli stessi termini può essere integrato l'ordine del giorno. In tali casi il consiglio nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del presupposto dell'urgenza.
5. Il consiglio nazionale si riunisce di norma nel comune ove ha sede la Consociazione; le riunioni in sede diversa sono deliberate dal consiglio di presidenza.
ART. 21 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del consiglio nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 22 - ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio nazionale:
a) elegge, fra i suoi componenti, il presidente nazionale, il vice presidente nazionale, tre membri del consiglio di presidenza, il segretario nazionale e l'amministratore nazionale;
b) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'assistente spirituale nazionale;
c) nomina il consulente sanitario nazionale;
d) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
e) nomina la commissione verifica poteri;
f) nomina la commissione elettorale;
g) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
h) adotta i bilanci consuntivi da sottoporre all'esame dell'assemblea;
i) adotta i bilanci preventivi da sottoporre all'esame dell'assemblea;
j) delibera in ordine alla convocazione dell'assemblea;
k) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l'attività della Consociazione;
l) fissa le linee e gli interventi riguardanti i rapporti con le altre associazioni di donatori di sangue e con le istituzioni;
m) approva progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni alla Consociazione;
n) approva i regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di organizzazione;
o) conferisce, su proposta del consiglio di presidenza e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto, onorificenze, attestati e benemerenze;
p) nomina i delegati della Consociazione determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;
q) cura gli interessi della Consociazione e, ove consentito, dei singoli associati, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
r) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.
ART. 23 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del consiglio nazionale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 24 - DECADENZE E SURROGAZIONI
1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere nazionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio nazionale e hanno effetto immediato.
4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall'assemblea nella sua prima riunione utile.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 25 - COMPOSIZIONE
1. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente nazionale, dal vice presidente nazionale, dal segretario nazionale, dall'amministratore nazionale e da tre membri eletti dal consiglio nazionale nel suo seno.
2. L'assistente spirituale nazionale ed il consulente sanitario nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio di presidenza, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
ART. 26 - CONVOCAZIONE
1. In relazione alle sue competenze, il consiglio di presidenza è costituito in permanenza e può essere convocato dal presidente in ogni momento anche con avviso telefonico e contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.
ART. 27 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del consiglio di presidenza sono valide se sono presenti almeno quattro componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci.
ART. 28 - ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio di presidenza:
a) attua le decisioni dell'assemblea e del consiglio nazionale;
b) decide sulle domande di ammissione dei nuovi gruppi;
c) cura la gestione amministrativa ordinaria della Consociazione;
d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
e) coordina le attività degli organi territoriali;
f) esamina gli atti degli organi territoriali ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 49;
g) propone al consiglio nazionale i conferimenti di cui al precedente articolo 22, primo comma, lettera o);
h) mantiene rapporti con le autorità e con le altre istituzioni ed organizzazioni a livello nazionale;
i) delibera in ordine alla convocazione dell'assemblea;
j) segue gli aspetti tecnici relativi alla legislazione nazionale in materia di sanità e volontariato;
k) adotta, assumendo motivatamente i poteri sostitutivi d'urgenza e salvo ratifica del consiglio nazionale nella sua prima riunione utile, le deliberazioni di cui all'articolo 22, primo comma, lettere e), f), k), l), m), p), q) dello statuto;
l) compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi della Consociazione.
1. Il consiglio di presidenza può assegnare incarichi ai singoli suoi componenti, ferma restando la collegialità delle decisioni.
ART. 29 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del consiglio di presidenza sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.
ART. 30 - PERMANENZA IN CARICA
1. I membri del consiglio di presidenza restano in carica fino a surrogazione.
2. Le dimissioni dei singoli membri sono dirette al presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di contemporanee dimissioni che riducano il consiglio di presidenza a meno di quattro membri, il presidente convoca - entro 10 giorni - il consiglio nazionale per le necessarie surrogazioni.
IL PRESIDENTE
ART. 31 - FUNZIONI
1. Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Consociazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il presidente:
a) convoca l'assemblea, il consiglio nazionale e il consiglio di presidenza;
b) presiede il consiglio nazionale e il consiglio di presidenza;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.
1. Il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento contemporanei del presidente e del vice presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere nazionale più anziano di età facente parte del consiglio di presidenza con esclusione dell'amministratore nazionale e del segretario nazionale.
ART. 32 - PERMANENZA IN CARICA
1. Il presidente resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente.
2. Le dimissioni del presidente sono dirette al vice presidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
4. Entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il vice presidente convoca il consiglio nazionale per l'adozione del provvedimento di nomina del nuovo presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 33 - COMPOSIZIONE
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
2. Il presidente della Consociazione indice e presiede la riunione di insediamento del collegio entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.
ART. 34 - FUNZIONI
1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) controlla la gestione amministrativa e finanziaria e riferisce sul controllo della cassa;
b) controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
c) presenta al consiglio nazionale, al termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'assemblea, avvalendosi anche delle relazioni dei collegi dei revisori operanti presso i consigli regionali e provinciali.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 35 - COMPOSIZIONE
1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
2. Il presidente della Consociazione indice e presiede la riunione di insediamento del collegio entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio presidente.
ART. 36 - FUNZIONI
1. Il collegio dei probiviri esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l'attività giurisdizionale sulle controversie tra gli organi della Consociazione, tra i componenti di organi consociativi e l'organo di appartenenza, tra la Consociazione e gli associati e tra i singoli associati in quanto tali fra loro.
2. Il ricorso avverso gli atti degli organi consociativi deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
3. Il collegio dei probiviri decide preliminarmente sulla ammissibilità del ricorso; la decisione di merito è preceduta dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.
4. Le decisioni del collegio dei probiviri sono vincolanti per le parti e sono impugnabili esclusivamente secondo le norme del Codice di procedura civile.
CAPO II - ORGANI TERRITORIALI
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ART. 37 - COMPOSIZIONE
1. L'assemblea regionale è l'organo di riferimento della Consociazione sul territorio regionale ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel territorio regionale.
2. I componenti dell'assemblea possono delegare la loro funzione a persona iscritta al gruppo rappresentato o, in via subordinata, al rappresentante di altro gruppo.
3. Il rappresentante di ciascun gruppo non può essere portatore di più di una delega.
ART. 38 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI
1. L'assemblea regionale si riunisce ogni quattro anni per la nomina del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, al quale sono attribuite - in relazione all'attività degli organi regionali - le funzioni di cui al precedente articolo 34, primo comma, lettere a) e b).
2. L'assemblea è altresì convocata:
a) entro il trentun marzo di ogni anno per deliberare in ordine al rendiconto contabile dell'esercizio decorso corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Il provvedimento dell'assemblea, con annessa relazione, è trasmesso - a cura del presidente del consiglio regionale - al collegio nazionale dei revisori dei conti per le finalità di cui al precedente articolo 34, primo comma, lettera c) e per deliberare in ordine al bilancio di previsione del successivo esercizio.
Il provvedimento dell'assemblea con annessa relazione, è trasmesso - a cura del presidente del consiglio regionale - all'amministratore nazionale per le finalità di cui al successivo articolo 52, primo comma, lettera b);
b) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio regionale;
c) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi componenti.
1. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.
2. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano gli articoli 16, primo comma e 18, primo comma dello statuto.
3. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea regionale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ART. 39 - COMPOSIZIONE
1. Il consiglio regionale è composto da 7 membri eletti dall'assemblea regionale con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto.
2. Il consiglio regionale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, l'amministratore e il segretario, al quale compete la redazione dei verbali degli organi regionali e - congiuntamente al presidente - la loro sottoscrizione.
3. L'assistente spirituale regionale e il consulente sanitario regionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio regionale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
ART. 40 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI
1. Il consiglio regionale si riunisce altresì in ogni tempo su determinazione del presidente.
2. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano gli articoli 21, primo
comma e 23 dello statuto.
3. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità di convocazione e di partecipazione al consiglio regionale.
ART. 41 - ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio regionale:
a) ha rapporti con l'ente Regione nel rispetto delle linee programmatiche della Consociazione con la quale concorda manifestazioni ed iniziative;
b) designa i rappresentanti negli organismi di rilevanza regionale;
c) cura rapporti con gli organi provinciali e con i gruppi promuovendo consultazioni ed incontri per l'aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere regionale;
d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra organi omologhi di due o più province ricomprese nella regione;
e) ha rapporti con le altre associazioni a livello regionale;
f) costituisce i raggruppamenti e con apposito regolamento ne determina le competenze e ne disciplina il funzionamento;
g) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'assistente spirituale regionale;
h) nomina il consulente sanitario regionale.
L'ASSEMBLEA PROVINCIALE
ART. 42 - COMPOSIZIONE
1. L'assemblea provinciale è l'organo di riferimento della Consociazione sul territorio provinciale ed è composta dai legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel territorio provinciale.
ART. 43 - ESTENSIONE DI NORME
1. Trova applicazione per l'assemblea provinciale la disciplina stabilita agli articoli 37, commi secondo e terzo, e 38 dello statuto.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ART. 44 - COMPOSIZIONE
1. Il consiglio provinciale è composto da 7 membri eletti dall'assemblea provinciale con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto.
2. Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, l'amministratore e il segretario, al quale compete la redazione dei verbali degli organi provinciali e - congiuntamente al presidente - la loro sottoscrizione.
3. L'assistente spirituale provinciale ed il consulente sanitario provinciale hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza del consiglio provinciale, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
ART. 45 - ESTENSIONE DI NORME
1. Trova applicazione per il consiglio provinciale la disciplina stabilita dall'articolo 40 dello statuto.
ART. 46 - ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio provinciale:
a) coordina l'attività associativa dei gruppi in armonia con le linee programmatiche della Consociazione;
b) designa i propri rappresentanti negli organi provinciali in conformità alle norme sull'organizzazione dell'amministrazione provinciale;
c) ha rapporti con le altre associazioni sedenti nel territorio di competenza;
d) raccoglie e trasmette alla Consociazione, su apposito modello di rilevazione predisposto dal consiglio di presidenza, i dati statistici annuali relativi alle attività istituzionali dei gruppi di competenza;
e) coordina l'attività di promozione, propaganda e formazione dei gruppi in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi centrali della Consociazione;
f) riceve le domande di affiliazione dei nuovi gruppi e le trasmette, con motivato parere, alla Consociazione tramite il consiglio regionale;
g) ha rapporti con le altre associazioni a livello provinciale;
h) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gruppi ricompresi nella provincia;
i) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'assistente spirituale provinciale;
j) nomina il consulente sanitario provinciale.
CAPO III - NORME GENERALI SUGLI ORGANI
ART. 47 - ELEGGIBILITA' E DURATA DEGLI ORGANI
1. Tutti gli organi della Consociazione sono eletti a suffragio universale.
2. Sono eleggibili a componente degli organi della Consociazione gli iscritti ai gruppi associati purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d'età.
3. Tutti gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione effettuata dal presidente del seggio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.
ART. 48 - INCOMPATIBILITA'
1. I membri del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri non possono far parte dei consigli centrali e territoriali.
2. L'incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì fra i due collegi.
3. La carica di membro del collegio dei revisori dei conti e quella di membro del collegio dei probiviri sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione o impiego all'interno o in rappresentanza della Consociazione.
4. I membri dei consigli regionali e provinciali non possono far parte del consiglio nazionale; l'incompatibilità sussiste altresì tra la carica di consigliere regionale con la carica di consigliere provinciale.
5. Chi ricopre cariche politiche e/o sindacali non è eleggibile negli organi della Consociazione.
ART. 49 - EFFICACIA DEGLI ATTI DEGLI ORGANI TERRITORIALI
1. Gli atti di straordinaria amministrazione e gli schemi di convenzione approvati dagli organi territoriali sono sottoposti all'esame del consiglio di presidenza entro trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la compatibilità con lo statuto ed i regolamenti della Consociazione.
2. La verifica di cui al precedente comma non può estendersi al merito del provvedimento.
3. Nel caso in cui il consiglio di presidenza fosse orientato in senso negativo, il provvedimento di incompatibilità è pronunciato previa audizione del presidente dell'organo interessato.
4. I rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati alla Consociazione e sono da questa sottoscritti tramite il presidente nazionale che ha facoltà, di volta in volta, di delegare la funzione al presidente del competente organo territoriale.
ART. 50 - MODALITA' DI ELEZIONE E SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
1. Il regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi della Consociazione nel rispetto dei principi di democraticità che consentano la partecipazione degli associati sotto il duplice profilo di elettorato attivo e passivo.
ART. 51 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALL'ORGANO
1. Con le modalità previste dal regolamento di esecuzione dello statuto e al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi centrali collegiali possono partecipare, durante il dibattito, persone estranee agli stessi.
2. Sempre con le modalità di cui al regolamento di esecuzione dello statuto, alle riunioni degli organi collegiali centrali o - se del caso - alla trattazione di singoli argomenti in discussione, è consentita la partecipazione - in qualità di uditori - di persone estranee all'organo in questione, purché iscritte ai gruppi associati.
3. La partecipazione di estranei alle riunioni degli organi territoriali sono disciplinate da ciascun consiglio regionale e da ciascun consiglio provinciale con regolamenti resi efficaci ai sensi del precedente articolo 49.
CAPO IV - ORGANISMI
ART. 52 - L'AMMINISTRATORE NAZIONALE
1. L'amministratore nazionale:
a) dirige e cura l'amministrazione e la contabilità della Consociazione;
b) raccoglie le proposte degli organi territoriali e predispone il bilancio di previsione;
c) acquisisce i rendiconti degli organi territoriali e predispone il bilancio consuntivo;
d) gestisce il fondo di economato di cui rende il conto al consiglio di presidenza;
e) tiene i rapporti con gli Istituti di credito mediante emissione di ordinativi di incasso e pagamento che sottoscrive congiuntamente al presidente nazionale o suoi eventuali delegati.
ART. 53 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE NAZIONALE
1. L'assistente spirituale nazionale:
a) cura che gli indirizzi generali della Consociazione si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana e opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;
b) presiede alla formazione spirituale del movimento e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali degli organi territoriali e dei gruppi associati;
c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza.
ART. 54 - IL CONSULENTE SANITARIO NAZIONALE
1. Il consulente sanitario nazionale:
a) indica ed elabora i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari ed effettua i connessi controlli;
b) tiene rapporti con i consulenti sanitari degli organi territoriali e dei gruppi associati;
c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'assemblea nazionale, del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza.
ART. 55 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
1. Il segretario nazionale:
a) coordina gli addetti agli uffici della Consociazione;
b) rilascia copia degli atti;
c) redige e sottoscrive, unitamente al presidente della riunione, i verbali dell'assemblea, del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza;
d) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.
1. In caso di assenza e/o impedimento del segretario nazionale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti all'inizio della seduta.
ART. 56 - ASSISTENTE SPIRITUALE E CONSULENTE SANITARIO DEGLI ORGANI TERRITORIALI
1. Gli assistenti spirituali e i consulenti sanitari degli organi territoriali esercitano, - nell'ambito del territorio di competenza - rispettivamente, le funzioni di cui all'articolo 53, primo comma, lettera a) e all'articolo 54, primo comma, lettera a) del presente statuto, adeguandosi agli indirizzi degli omologhi organismi nazionali ai quali riferiscono annualmente in ordine all'attività svolta.
TITOLO IV
CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA CONSOCIAZIONE
ART. 57 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
1. Gli associati cessano di appartenere alla Consociazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.
ART. 58 - RECESSO
1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
ART. 59 - DECADENZA
1. La decadenza è pronunciata dal consiglio nazionale nei confronti dell'associato che:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
1. Le deliberazioni adottate in materia di decadenza devono essere comunicate all'associato destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 60 - ESCLUSIONE
1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, l'assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l'associato che:
a) non osservi le disposizioni statutarie o regolamentari oppure le deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi consociativi;
b) svolga o tenti di svolgere - in proprio e/o tramite terzi - attività contraria o in concorrenza con gli interessi consociativi.
1. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il consiglio di presidenza abbia invitato l'associato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a regolarizzare la propria posizione; l'esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente.
ART. 61 - SOSPENSIONE
1. Nelle ipotesi che comportano l'esclusione, il consiglio di presidenza può adottare nei confronti dell'associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, previa contestazione degli addebiti ed acquisizione delle controdeduzioni.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma, con la indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine, deve essere comunicato all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 62 - ESTINZIONE
1. L'assemblea prende atto delle estinzioni degli associati.
ART. 63 - CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
1. L'associato che per qualsiasi motivi cessi di far parte della Consociazione non può chiedere la ripetizione di quanto introitato dalla Consociazione stessa in relazione alla attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio della Consociazione.
TITOLO V
LIQUIDAZIONE DELLA CONSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
ART. 64 - LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento della Consociazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile.
2. In caso di dichiarazione di estinzione o di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più commissari liquidatori determinandone i poteri; qualora l'assemblea non vi dovesse provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità giudiziaria.
ART. 65 - DEVOLUZIONE DEI BENI
1. I beni della Consociazione residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, secondo le disposizioni dell'assemblea che ha deliberato lo scioglimento; in carenza di tali disposizioni provvede la competente autorità.
TITOLO VI
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ART. 66 - MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le proposte di modifica dello statuto sono proposte all'assemblea:
a) dal consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta di voti;
b) da un decimo degli associati.
1. La definizione della Consociazione di cui al precedente articolo 3, primo comma, non può essere oggetto di revisione statutaria.
ART. 67 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il consiglio nazionale approva il regolamento di esecuzione contenente norme attuative e di dettaglio.
ART. 68 - RINVIO
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile, quelle del Codice di diritto canonico e ogni altra disposizione di legge in materia.
ART. 69 - ABROGAZIONE DI NORME
1. E' abrogato lo statuto approvato per rogito del notaio Lo Schiavo repertorio 6696 registrato a Prato il 10.11.1989 al n° 4712 vol. 40, modificato:
a) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 16.02.1993 al n° 713 vol. 8;
b) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 30.05.1994 al n° 2464 vol. 25;
c) per rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il 16.10.1997 al n° 4512 vol. 46.
2. Le parti dello statuto di cui al precedente comma che disciplinano le attività dei gruppi associati conservano la loro efficacia fino al recepimento dello statuto tipo approvato dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 17, primo comma, lettera f).
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'autorità governativa ai sensi dell'articolo 16 del Codice Civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo 67, i competenti organi della Consociazione adottano i provvedimenti funzionali alla elezione del consiglio nazionale, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri, dei consigli regionali e dei consigli provinciali; gli attuali organi restano in carica nell'attuale composizione fino al rispettivo rinnovo.
3. Il consiglio di presidenza è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi della competente autorità governativa attinenti l'intero articolato con esclusione delle norme fondamentali concernenti la definizione della Consociazione, le sue finalità e la sua organizzazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Agerola primo ottobre duemila.