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Consociazione Nazionale dei Gruppi donatori di sangue FRATRES

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GITE FUORI PORTA ORGANIZZATE PER I SOCI - NON SONO ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE

Corte di Cassazione, Sentenza 29 settembre 2015 n. 21988

17/11/2015

L’organizzazione, da parte di un’associazione, di un viaggio o di una gita per i suoi soci, realizzata appoggiandosi ad un’agenzia viaggi e raccogliendo fondi tra gli aderenti all’iniziativa, può essere considerata un’attività di natura commerciale?

L’argomento, certamente di interesse per le tante realtà che vedono nella “gita fuori porta” il momento culmine dell’anno associativo, è stato discusso recentemente dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 21988 del 29 settembre 2015, pubblicata il 28 ottobre 2015), ottenendo il rigetto del ricorso presentato dall’ente impositore (e facendo tirare un sospiro di sollievo alle tante associazioni che organizzano viaggi per i propri associati).

Un’associazione aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento per maggiore imponibile ai fini IVA per via delle attività da essa curate. Secondo l’Agenzia, l’organizzazione di viaggi è ex lege di natura commerciale, anche se svolta in diretta attuazione degli scopi sociali verso gli associati, indipendentemente dal numero di viaggi organizzati durante l’anno.

La pretesa dell’Agenzia delle Entrate è parsa, a detta dei Supremi Giudici, inaccettabile.
Ciò poiché la nozione di soggetto passivo è definita in relazione a quella di attività economica, la quale, secondo la giurisprudenza comunitaria, “comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, volte a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità”. Quanto alla giurisprudenza italiana, il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 specifica che sono fatte nell’esercizio di attività commerciali “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali di associazioni politiche,sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o stato, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

Ora, poiché era stato escluso lo svolgimento di attività volte a ricavare introiti con un certo carattere di stabilità (l’associazione aveva noleggiato un autobus per alcune trasferte in Italia, incaricando un’agenzia di organizzare il tutto con una media di un paio di volte l’anno), raccogliendo fondi tra i partecipanti pari al solo costo effettivo, la pretesa dell’Agenzia veniva meno. La conseguenza è stata il rigetto del ricorso.

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fonte : NON PROFIT ONLINE

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